Continuo l'aggiornamento della pagina dedicata al Doping, sotto il profilo giuridico e scientifico.
Argomento del nuovo post, la forma più complessa del doping, quello che non si assume sotto forma di medicinali, destinati alle persone malate, ma si concretizza, nella fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 586 bis c.p. " La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.". In buona sostanza l'atleta sarebbe "manipolato" scientificamente, al fine di alterare (migliorare) le prestazioni agonistiche o i risultati dei controlli.
Più precisamente le pratiche proibite conosciute sono: manipolazione del sangue e dei componenti del sangue; manipolazione chimica e fisica ( interventi sulle caratteristiche chimico - fisiche del sangue, delle urine e dei campioni biologici in generale), doping genetico ( e qui la questione si fa più complessa). Di seguito, le pratiche di doping ematico e genetico proibite e quelle non proibite, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
In questo contesto si inserisce il passaporto biologico. Il passaporto biologico rappresenta il profilo dell'organismo dell'atleta e comprende tre distinti moduli : modulo ematologico; modulo steroideo; modulo endocrinologico. Dunque consiste nei dati clinici dell'atleta prof. Ogni volta che ci saranno scostamenti dai valori clinici indicati nel passaporto biologico, il software rileverà l'anomalia, esaminata dagli esperti, i quali dovranno decidere: 1) non procedere ulteriormente perché si ritiene che l’anomalia sia “naturale” o talmente minima da risultare trascurabile; 2) richiedere un approfondimento e l’atleta viene segnalato e si attiva un protocollo che porterà a test mirati ed approfonditi; 3) avviare una richiesta di indagine medica, qualora le anomalie riscontrate potrebbero essere legate a disfunzioni di qualche organo e all'insorgenza della malattia; 4) segnalare il caso alla Wada, la quale a sua volta, attiverà il cosiddetto approfondimento d’urgenza: un dossier contenente i dati fisiologici e una serie di altre informazioni, come per esempio, la catena di custodia dei campioni prelevati, se l’atleta era in quota ecc, e nuovi test mirati. L’atleta dovrà presentarsi a un colloquio per spiegare le anomalie. L'organo preposto avrà facoltà di chiedere una sospensione temporanea dall’attività ciclistica per “anomalie inspiegabili nel passaporto biologico”. Ovviamente in caso di acclarata anomalia, i risvolti successivi interesseranno la giustizia sportiva e quella penale statale.
REBUS SIC STANTIBUS.
Saluti ciclistici,
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