Sorpassi in salita su strada a doppia careggiata: ecco la realtà !
Il sorpasso dei ciclisti ( definiti impersonalmente "velocipedi" !) secondo la nuova norma dell'articolo 148 comma 9 bis del D.Lgs. n. 285/1992, approvata il 20.11.2024, dal Parlamento italiano:- " deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale.....mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16 primo periodo.". La montagna ha partorito un topolino ! In claris non fit interpretatio. Interpretando la norma, si può ritenere che gli automobilisti potranno continuare a sorpassarci a meno di 1,5 metri, se le condizioni della strada non saranno "adatte" al sorpasso di sicurezza di almeno 1,5 metri, pur dovendo comunque mantenere un adeguato distanziamento laterale ( a loro discrezione), ma che sarà comunque inferiore a quello di sicurezza ?! In buona sostanza, aggiungendo " ove le condizioni della strada lo consentano...." è stato vanificata, di fatto, l'osservanza in ogni situazione della distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri ! Il testo approvato in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale CLICCA QUI .
Saluti ciclistici.
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