giovedì 1 marzo 2012

Campagna Salvaciclisti

La campagna Salvaciclisti è nata in Italia dopo l'iniziativa presa dal giornale "Times". E' giunta l'ora dei fatti. Tutto il web si è mobilitato. L'iniziativa è passata per Facebook, Twitter e i blog. E finalmente il progetto è diventato un disegno di legge, a costo zero, che attende di essere discusso dal parlamento italiano, nella speranza che l'organo non perda l'occasione, seppure tardiva, di dimostrare finalmente la capacità di comprendere le esigenze dei numerosi cittadini che usano la bicicletta come mezzo di trasporto. La bicicletta è un modo efficace, salutare, economico di muoversi, ovunque. E' un mezzo semplice che riesce a risolvere problemi complessi come i cambiamenti climatici, il traffico urbano e consente di combattere un fenomeno dilagante oramai anche in Italia: l'obesità. La bicicletta favorisce la frequentazione sociale e consente di evadere dalla monotona quotidianità e di risparmiare i costi dello psichiatra (visto l'aumento della depressione e dei disturbi dissociativi) e del medico. Aiuta la mente e il corpo. E' appena il caso di precisare che se più persone usassero o potessero usare la bicicletta, visto che in Italia, è molto rischioso pedalare, la popolazione italiana sarebbe più sana e felice. In Italia, 10 anni sono bastati per fare 2.556 vittime tra i ciclisti. Che il parlamento inizi a risolvere la gravità del momento sociale legato alla mobilità e alla sicurezza di tutti gli utenti della strada. Ovunque si voglia e come si voglia pedalare si ha il diritto di farlo in sicurezza. Un primo passo verso una nuova conquista sociale  perchè le due ruote silenziose sono fondamentali per una società che si evolve. Il futurismo che in Italia, negli anni 30, indicava l'auto come lo status symbol, è stato superato dalla storia e dal tempo. Oggi lo stereotipo del ciclista non è quello di uno sfigato; di uno che suda e rallenta il traffico; di uno che fa sorridere perchè non può permettersi un auto o una moto. Lo stereotipo del ciclista è quello di un utente della strada che ha uno stile di vita sano ed intelligente; quello di  un cittadino che ama la natura e la vita. Pedalare aiuta ad essere coraggiosi ad avere  una forma fisica invidiata dagli automobilisti e dai motociclisti, perchè ci vuole cuore, muscoli e cervello. Pedalare aiuta il clima del  pianeta. Chi pedala è un vincente socialmente e culturalmente parlando.
Ecco il disegno di legge depositato con la firma di 61 senatori di ogni schieramento politico. Attendiamo l'inizio del suo iter parlamentare con la speranza che porti alla sua approvazione in poco tempo. C'è bisogno di questo testo normativo che rappresenta una conquista per la civiltà del nostro paese.
Non dimentichiamoci i ciclisti, vittime della strada......http://pedalareversoilcielo.blogspot.com/2011/01/il-gruppo-che-non-ce-piu.html
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del Sen. Francesco Ferrante,......
“Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica”
On. Colleghi: questo disegno di legge ha lo scopo di recepire nella nostra legislazione le richieste
formulate nell’appello "Salviamo i ciclisti". In sostanza si vuole intervenire per fermare il
drammatico numero di incidenti, spesso mortali, del quale sono testimoni le strade delle nostre città.
Il tutto è partito dalla campagna "Cities fit for cycling" del Times a sostegno della sicurezza dei
ciclisti. Il noto quotidiano di Londra, il 2 febbraio scorso, dopo un grave incidente subito in
novembre da una sua giornalista ora in coma, aveva aperto la sua homepage con un appello,
chiedendo al governo inglese una serie di azioni da porre immediatamente in campo per tentare di
fermare una strage che ha contato, in 10 anni, ben 1.275 ciclisti uccisi.
Successivamente è arrivato anche in Italia, rilanciato da decine di blogger e di siti dedicati al mondo
delle mobilità ciclistica. Raggiungendo in pochi giorni oltre 20 mila adesioni, che di giorno in
giorno stanno aumentando.
Anche perché in Italia il dato inglese drammaticamente raddoppia. In 10 anni in Italia sono stati
2.556 i ciclisti vittime della strada. Nel 2010 il nostro è stato il terzo Paese europeo per numero di
morti tra i ciclisti che percorrono le strade, 263 contro i 462 della Germania e i 280 della Polonia.
Questi numeri drammatici derivano anche dal cronico ritardo delle nostre città, rispetto al resto
dell’Europa, di dotarsi di piste ciclabili.
E' giunto il momento di riconoscere, ad ogni livello amministrativo e politico, la ciclabilità non solo
come parte integrante della moderna mobilità quotidiana ma come soluzione efficace e a impatto
zero per gli spostamenti cittadini personali su mezzo privato. Deve essere riconosciuto l'elevato
valore sociale della mobilità ciclistica. Il suo sviluppo e la sua tutela, nel nostro Paese lungamente
sottovalutati e anzi depressi dall'attenzione centrata sulla mobilità a motore gli attuali standard
europei, già da anni a livelli altissimi e in Italia quasi inesistenti. La sicurezza delle persone che
scelgono di spostarsi in bici deve essere considerata una priorità, da raggiungere soprattutto e in
prima battuta attraverso la limitazione e la moderazione del traffico veicolare a motore. L'attenzione
del legislatore alla sicurezza si deve concentrare su decise azioni di limitazione della velocità in
ambito urbano.
L’approvazione di questo disegno di legge, a costo zero per le casse dello Stato, vorrebbe dire che
anche in Italia, finalmente, si vuole favorire la cultura del rispetto delle regole della circolazione
stradale, dando maggiore tutela e sicurezza a chi utilizza la mobilità ciclistica, in modo anche di
favorirne la sempre maggiore diffusione, inoltre sarebbe anche un contributo a ridurre, ove
possibile, la quota di spostamenti su auto privata a vantaggio di un sistema di mobilità che
porterebbe innegabili vantaggi da diversi punti di vista, quali solo ad esempi esplicativi quelli
ambientali e trasportistici.

DISEGNO DI LEGGE
“Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica”
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di favorire la cultura del rispetto delle regole della circolazione
stradale, dando maggiore tutela a chi utilizza la mobilità ciclistica, nonché ad incentivare e
sviluppare l’uso della mobilità ciclistica.

Articolo 2
(Obbligo per gli autoarticolati di dotarsi di strumenti tecnici a tutela della mobilità ciclistica)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture emana entro 90 giorni, dall’approvazione della presente legge, un decreto che
introduca, nel Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, e nel
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l’obbligo per gli autoarticolati
che transitano nei centri urbani di essere dotati di sensori, allarmi sonori che segnalino la svolta,
specchi supplementari e barre di sicurezza e altri strumenti tecnici che tutelino la mobilità ciclistica
e le relative norme tecniche di applicazione

Articolo 3
(Impiantistica e strumenti tecnici incroci pericolosi)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture sentite le Regioni e gli enti locali, entro 90 giorni, dalla approvazione della presente
legge, realizza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il monitoraggio degli incroci
più pericolosi affinché entro i successivi 90 giorni siano impiantati, nelle suddette aree, semafori
preferenziali per i ciclisti, specchi e altri strumenti tecnici che permettano ai guidatori di
autoarticolati, autovetture e di moto e ciclomotori di individuare la presenza dei fruitori della
mobilità ciclistica.

Articolo 4
(Monitoraggio mobilità ciclistica)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture entro 90 giorni, dalla approvazione della presente legge, realizza, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello stato, un'indagine nazionale per determinare il numero di
persone che utilizzano la mobilità ciclistica, le aree interessate dalla mobilità ciclistica, il numero
totale di chilometri di piste ciclabili e la loro dislocazione nelle diverse aree del Paese, nonché il
numero dei ciclisti oggetto di incidenti. Tale indagine deve avere cadenza annuale e deve essere
illustrata, entro il 31 dicembre di ogni anno alle competenti Commissioni Parlamentari.

Articolo 5
(Trasferimento del 2% del budget delle società gestori autostradali per la realizzazione di piste
ciclabili)
1. E' fatto obbligo alle società che gestiscono strade e autostrade di destinare il 2% del proprio
budget agi enti locali per la realizzazione di poste ciclabili. Il Ministero dell’economia e delle
Finanze d’intesa con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture emana entro 90 giorni, dalla
approvazione della presente legge, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri del trasferimento
di risorse di cui al presente articolo.

Articolo 6
(Test di guida)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture entro 90 giorni, dall’approvazione della presente legge, emana un decreto che
introduca, nel Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, e nel
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, i criteri, le modalità e i
principi per la realizzazione di corsi di formazione, atti a migliorare la sicurezza per quanti
usufruiscono della mobilità ciclista. La partecipazione ai corsi di cui al presente articolo diventa
requisito obbligatorio per il conseguimento della patente di guida.

Articolo 7
(Limiti di velocità in aree residenziali)
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture entro 90 giorni, dall’entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che
introduca, nel Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992, e successive modificazioni, e nel
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, l’obbligo del limite di 30 km/h
di velocità massima nelle aree residenziali sprovviste di piste ciclabili.

Articolo 8
(Affidamento ad aziende private e pubbliche delle realizzazione e gestione delle piste ciclabili)
1. Le aziende private o pubbliche o a persone fisiche possono sponsorizzare la creazione di piste
ciclabili e superstrade ciclabili anche attraverso l’attività di gestione di noleggi biciclette nelle
suddette aree.

Articolo 9
(Istituzione di un commissario alla mobilità ciclistica)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 27 marzo 1998 dopo le parole "…
responsabile della mobilità aziendale…" sono aggiunte le seguenti parole "…e uno con specifiche
competenze in materia di mobilità ciclistica…";
2. al comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 27 marzo 1998 dopo le parole "…struttura
di supporto e coordinamento,…" aggiungere le seguenti parole "…all'interno della quale devono
essere individuate specifiche responsabilità con competenze sulla mobilità ciclistica,…".

Articolo 10
(Aumento delle sanzioni amministrative)
1. Le sanzioni amministrative pecuniari previste dall'articolo 141 del Decreto Legislativo N. 285 del
30/04/1992, e successive modificazioni, sono raddoppiate.

Articolo 11
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale

2 commenti:

  1. Concordo al 100% pur amettendo che esistono ciclisti
    che farebbero bene a starsene a casa perche' con il
    loro comportamento rovinano la nostra categoria .
    Detto questo dopo quello che sto vedendo sulle strade
    italiane da parte degli automobilisti nei miei confronti mi vergogno di essere italiano e rimpiango
    amaramente il giorno che sono nato in questo paese !

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  2. Hai ragione infatti ho scritto "stereotipo".

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